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sabato 15 febbraio 2025

LA GIURISDIZIONE VIENE DA DIO ALLA CHIESA TRAMITE IL PAPA - ANNO LI - 15 FEBBRAIO 2025




ANNO LI - 15 FEBBRAIO 2025

 La giurisdizione viene da Dio alla chiesa tramite il papa

Padre Benedictus Henricus Merkelbach[1] insegna - citando San Tommaso d’Aquino (S. Th., II-II, q.17, a. 2, ad 1um; II-II, q. 39, a. 1) - che la Giurisdizione s’esercita sempre dal Ministro ordinato (come “strumento secondario” del Signore), tramite il Potere o Giurisdizione che gli deriva da Dio, mediante il Sommo Pontefice (come ministro e “strumento principale” della Divinità). 

Perciò, il Sacerdote - ordinato validamente - può confessare e assolvere, dopo aver ricevuto la Missione dal Vescovo del Luogo, che a sua volta ha ricevuto la Giurisdizione sulla sua Diocesi dal Papa. Vedremo sotto il caso eccezionale di “Giurisdizione supplita”.

Il potere delle chiavi, ossia, la capacità di legare e sciogliere in potenza ovvero, di assolvere i peccati, è conferito con l’Ordinazione sacerdotale, ma utilizzare in atto le chiavi, vale a dire assolvere de facto e in concreto, è concesso tramite la Giurisdizione, che viene al Sacerdote dal suo Vescovo diocesano, il quale l’ha ricevuta dal Papa. Perciò, senza Papa niente assoluzione.

Prima della Giurisdizione il Sacerdote ha già le chiavi e il potere d’utilizzarle, però solo in potenza, ma non ha l’uso dell’atto di aprire e chiudere de facto. Infatti, “ens in potentia non reducitur ad actum nisi per ens in actu”; nessun ente creato passa da sé dalla potenza all’atto; dunque, il sacerdote per passare all’atto di confessare, deve essere mosso dal Papa, tramite il Vescovo diocesano, che lo fanno passare dalla potenza o capacità di confessare al confessare in atto. 

Perciò, senza un Papa e un Episcopato in atto, che faccia passare il confessore dalla potenza di assolvere all’atto, non ci sarebbe più (come minimo) il potere di confessare de facto.

Quindi, secondo San Tommaso d’Aquino (S. Th., II-II, q. 39, a. 3; Suppl., qq. 34-40), siccome il potere d’Ordine è realmente distinto dal potere di Giurisdizione, allora, il Sacramento dell’Ordine non comporta la Giurisdizione in atto. Di qui la necessità di un Papa in atto, da cui la Giurisdizione arriva ai Vescovi e ai Sacerdoti, se non altro per la validità delle confessioni.

Ora, se il potere d’Ordine è realmente distinto da quello di Giurisdizione, dice pur sempre una certa relazione a esso. Per esempio, la Giurisdizione del Vescovo tende, (governando) come il potere dell’ Ordine (santificando), alla salvezza del suo gregge e in un certo qual modo continua nel mondo e in particolare nella Diocesi la Redenzione universale di Cristo operata soprattutto mediante il Sacrificio del Calvario, di cui quello della Messa è la ri-attuazione incruenta.

Inoltre, secondo il Gaetano (De Comparatione, ed. Pollet, 1936, cap. VI, p. 44, n. 73; p. 45, n. 74) il Concilio (o l’Episcopato) senza il Papa è monco e imperfetto, come lo spirito di un uomo morto - in cui l’anima s’è separata dal corpo - è monco e vive in uno stato contro-natura (S. Th., I, q. 89, aa. 1-8; I, q. 10, aa. 4-6), in cui l’anima anela a riunirsi al corpo e viceversa (cfr. S. Th., I, q. 89, aa. 1-8; Suppl., q. 70, aa. 1-2).

Ora, non conviene che la divina Sapienza collochi in un corpo così monco e imperfetto (l’Episcopato riunito in Concilio o sparso nel mondo, senza il Papa) la suprema Autorità, ma il Concilio imperfetto o l’Episcopato nelle Diocesi dell’Orbe deve dipendere da un’Autorità a lui superiore che è il Papa.

 

La “Sede abitualiter vacante” sarebbe “Ecclesia vacante”

È per questo, che durante il periodo transeunte di Sede vacante (dopo la morte di un Papa e prima dell’elezione di un altro) la Chiesa sussiste in maniera imperfetta, ma esiste pur sempre e garantisce ai fedeli la vita soprannaturale.

Perciò, non può aspettare un Papa all’infinito (stato di Sede vacante abituale); per esempio, da mezzo secolo, con sei Papi ritenuti nulli, sino a quando non si sa. Ci si troverebbe, allora di fronte all’«Ecclesia vacante».

 

Papato materialiter et formaliter

È vero che la Tesi di Cassiciacum distingue, giustamente, Papa in potenza e Papa in atto (materialiter et formaliter), così anche se non c’è il Papa formaliter o in atto c’è il Papa materialiter o in potenza. Ma, dopo la morte di Paolo VI, il cadavere di Montini non è più Papa in potenza; è solo un cadavere, che non è capace di ricevere il Papato in atto; mentre il Papa materiale è un cardinale eletto Papa che non ha accettato l’elezione e non è un cadavere. Per poter avere un Papa materiale ci vuole un battezzato vivente di sesso maschile, che accetti l’elezione canonica e da Papa in potenza diventi Papa in  atto. Ora, questa mancanza di Papa in atto dura da 50 anni. Quindi, la Chiesa da mezzo secolo non sarebbe più apostolica. Invece il Credo ci obbliga a professare: “Credo la Chiesa… apostolica”.

Allora, bisogna ben distinguere: 1°) lo stato transeunte di Sede vacante, che va dalla morte di un Papa all’elezione di un altro; 2°) dallo stato abituale di Vacanza della Prima Sede; ossia, di privazione totale di Papa in atto, del Collegio cardinalizio e anche dell’Episcopato universale avente Giurisdizione nelle varie Diocesi, che potrebbe durare non si sa sino sa quando. Ebbene, questa sarebbe la “morte” della Chiesa, il che è diametralmente contrario alla divina Rivelazione.

Inoltre, se si ritiene che le consacrazioni episcopali e le ordinazioni sacerdotali dopo il nuovo sacramentario di Paolo VI (1970) sono invalide, la Chiesa non solo sarebbe priva di Papa da oltre mezzo secolo, ma non avrebbe più né Vescovi né preti. Quindi, sarebbe scomparsa e le porte dell’inferno avrebbero prevalso smentendo la promessa di Cristo.

 

“Sede vacante transeunte” e non abitualmente

Nella Sede vacante transeunte, che si presenta “a ogni morte di Papa”, la Chiesa universale esiste, ma in maniera imperfetta, poiché cessa la Giurisdizione suprema del Papa in attesa dell’elezione d’un altro Pontefice. Infatti, nella Sede Vacante transeunte permane, realmente e in atto, il Collegio cardinalizio capace di supplire il Papa defunto (assicurando, tra l’altro, la validità delle confessioni e dei matrimoni), che governa la Chiesa con autorità e anche l’Episcopato universale, che governa le singole Diocesi di tutto il mondo; perdura, così, l’unità e l’esistenza della Chiesa, in attesa di un’elezione di un nuovo Papa.

 

I sacerdoti privi di regolarità canonica assolvono validamente?

I moralisti e i canonisti (v. i cardinali Francesco Roberti e Pietro Palazzini, Dizionario di Teologia Morale, Roma, Studium, 1955; ristampa, Proceno, Effedieffe) insegnano che v’è, oltre la “Giurisdizione ecclesiastica ordinaria delegata” dal Superiore all’inferiore, la “Giurisdizione supplita”, che non si possiede per il rivestimento di un ufficio, né è conferita da un Superiore, ma è data dal Diritto stesso, cioè dalla Chiesa guidata dal Papa (“supplet Ecclesia; è la Chiesa stessa che supplisce o provvede a colmare la lacuna della Giurisdizione mancante al Ministro”), nel momento in cui s’esercita l’atto di Giurisdizione (“ad modum actus”) per il bene delle anime, che altrimenti verrebbero danneggiate senza alcuna loro colpa (Ibidem, voce “Giurisdizione supplita”). Tuttavia, occorre sempre un Papa che (come causa efficiente) guidi la Chiesa (come causa finale, per il bene comune spirituale dei fedeli), perché anche la Giurisdizione supplita passa attraverso di lui da Dio al Sacerdote.

Il Potere di governo (Giurisdizione) dato da Cristo alla sua Chiesa è stato largito per il bene comune spirituale dei fedeli della Chiesa (causa finale), ma è esercitato da Pietro e dai suoi successori (causa efficiente); come la vita umana deriva dall’anima come da causa efficiente e si diffonde per tutto il corpo per il suo benessere materiale (causa finale); così la Giurisdizione circola e si diffonde in tutta la Chiesa per il suo bene spirituale, ma dipende dal suo Capo (Papa) come da causa efficiente (cfr. S. Tommaso d’Aquino, Quodlibetum 9, q. 7, a. 16).

Inoltre, sempre i medesimi cardinali insegnano che vi è una “causa scusante dall’osservanza della Legge”, ossia “una circostanza in forza della quale viene a cessare in un determinato caso, per un determinato soggetto, il dovere di osservare la Legge vigente”. Per esempio, “il dovere di soddisfare l’obbligo [chiedere la Giurisdizione al Vescovo del luogo, nda], cessa di fronte all’impossibilità morale della sua esecuzione [il Vescovo non la concede, ingiustamente, perché il sacerdote che la chiede non può accettare, giustamente, la nuova teologia conciliare e la Nuova Messa di Paolo VI, nda], la quale rende straordinariamente gravoso il compimento dell’obbligo, pur restando fisicamente possibile [de iure non è assolutamente impossibile che un Vescovo conceda la Giurisdizione, ma compiere il dovere di chiedere e ottenere la Giurisdizione è de facto estremamente gravoso: l’ingiunzione dell’accettazione del Concilio Vaticano II e del NOM]” (ibid., voce “Causa scusante”).

Infine, i due porporati spiegano che vi è una “necessità spirituale” oltre che materiale. In tal caso “si deve soccorrere le anime in stato di grave necessità [nella quale si trovano le anime dopo lo “tsunami conciliare/liturgico”, nda], le quali resterebbero prive di beni spirituali per la salvezza eterna”. Perciò, “i fedeli hanno il diritto di ricevere la Dottrina e i Sacramenti e i sacerdoti hanno il dovere di conferirli” (Ibid., voce “Necessità”).

Ora, è un fatto evidente, che la Dottrina cristiana difficilmente è spiegata in maniera ortodossa dai sacerdoti che seguono la nuova teologia conciliare e postconciliare.

Si vedano i nuovi Catechismi, compreso il “CCC” del 1992 e il “Compendio del CCC” del 2005, che sono il massimo della “buona” dottrina conciliare; eppure son pieni d’errori anche se non come il “Catechismo” olandese del 1966 o quello “belga” del 2010.

Inoltre, l’ecumenismo di massa oramai imperversante e quasi “onnipresente” (v. Assisi I-II-III, 1986-2011; Pachamama; Abu Dabi, Sinodo della Sinodalità…) danneggia la Fede dei cristiani; la Nuova Messa, poi, “si allontana impressionantemente dalla teologia cattolica sul Sacrificio della Messa com’è stata definita dal Concilio di Trento” (Alfredo Ottaviani - Antonio Bacci, “Lettera di presentazione del Breve Esame Critico del Novus Ordo Missae”, Corpus Domini del 1969); le sette (neocatecumenali, pentecostali, rinnovamento dello spirito…) imperversano nella maggior parte delle parrocchie).

Infine, molti fedeli trovano numerose difficoltà per potersi confessare con facilità e se riescono a trovare un sacerdote disposto ad ascoltare le confessioni spesso (non sempre, si badi bene) egli nega che questo o quel Comandamento della Morale divina sia obbligatorio, per cui preferiscono confessarsi da chi ha una Giurisdizione soltanto supplita, ma mantiene integre la Fede e la Morale cattolica.

Perciò, la teologia cattolica ammette che in certi casi eccezionali, come quello che stiamo vivendo dal 1962, i sacerdoti ingiustamente privi di regolarità canonica assolvono validamente, a certe determinate condizioni, con una Giurisdizione supplita; ossia, concessa da Dio tramite la Chiesa guidata dal Papa per il bene della Chiesa stessa. Si badi bene! Non dico che le confessioni dei sacerdoti ordinati dopo il Concilio siano per se stesse invalide; osservo e costato che è difficile trovare sacerdoti in confessionale e che molti di essi possiedono una concezione eterodossa della teologia dogmatica e morale.  Attenzione! Non affermo neppure che tutti i sacerdoti postconciliari confessino secondo le regole della Morale divina, anzi molti, purtroppo, la impugnano.

Come si vede l’esistenza di un Papa in atto è necessaria, se non altro, per la vita sacramentale della Chiesa di Cristo. 

Canonicus romanus

 

[1] Summa Theologiae Moralis, Parigi, 1932/1933, III vol., Tratt. De Poenitentia, IV parte, q. 1, n. 569 e 570.


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