Padre Benedictus Henricus Merkelbach[1] insegna - citando San Tommaso d’Aquino (S. Th., II-II, q.17, a. 2, ad 1um; II-II, q. 39, a. 1) - che la Giurisdizione s’esercita sempre dal Ministro ordinato (come “strumento secondario” del Signore), tramite il Potere o Giurisdizione che gli deriva da Dio, mediante il Sommo Pontefice (come ministro e “strumento principale” della Divinità).
Perciò, il Sacerdote - ordinato validamente - può confessare e assolvere, dopo aver ricevuto la Missione dal Vescovo del Luogo, che a sua volta ha ricevuto la Giurisdizione sulla sua Diocesi dal Papa. Vedremo sotto il caso eccezionale di “Giurisdizione supplita”.
Il potere delle chiavi, ossia, la capacità di legare e sciogliere in potenza ovvero, di assolvere i peccati, è conferito con l’Ordinazione sacerdotale, ma utilizzare in atto le chiavi, vale a dire assolvere de facto e in concreto, è concesso tramite la Giurisdizione, che viene al Sacerdote dal suo Vescovo diocesano, il quale l’ha ricevuta dal Papa. Perciò, senza Papa niente assoluzione.