Cerca nel blog

martedì 21 luglio 2026

DIRITTO DI NECESSITÀ - ANNO XIV - AGOSTO 1988

 

DIRITTO DI NECESSITÀ

Le seguenti riflessioni sono tratte da "Legittima difesa Resistenza Necessità" del prof. Georg May, presidente del Seminario di Diritto Canonico dell'Università di Magonza (Germania).

Stato di necessità

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 parlava della necessità al can. 2205 §§ 2 e 3; quello del 1983 ne tratta ai canoni 1323, 4º e 1324, 1 e 5. La legge non dice ciò che comprende sotto questo termine: lascia alla giurisprudenza e ai giuristi la cura di precisarne il significato. Risulta però dal contesto che la necessità è uno stato nel quale i beni necessari alla vita sono messi in pericolo in modo tale che per uscirne è inevitabile la violazione di certe leggi.

Diritto di necessità

Il codice di Diritto Canonico riconosce la necessità come una circostanza, che esenta da ogni pena in caso di violazione della legge (Nuovo Codice 1323, 4º), purché l'azione non sia intrinsecamente cattiva e non porti pregiudizio alle anime; in questo secondo caso la necessità attenuerebbe soltanto la pena. Nessuna pena latae sententiae, però, può colpire chi ha agito in stato di necessità (Nuovo Codice 1324, 3).

Stato di necessità nella Chiesa

Si può concepire nella Chiesa come nella società civile uno stato di necessità o di emergenza, che non può essere superato con l'osservanza del diritto positivo. Una situazione siffatta esiste nella Chiesa quando la persistenza, l'ordine o l'attività della Chiesa sono minacciate o lese in maniera considerevole. Questa minaccia può riguardare soprattutto la dottrina, la liturgia e la disciplina ecclesiastica.

Diritto di necessità nella Chiesa

Stato di necessità giustifica diritto di necessità. Il diritto di necessità nella Chiesa è la somma delle regole giuridiche che valgono quando sono minacciate la continuità o l'attività della Chiesa.

Questo diritto di necessità può essere rivendicato soltanto quando si sono esaurite tutte le possibilità di ristabilire una situazione normale facendo leva sul diritto positivo. Il diritto di necessità comporta anche l'autorizzazione positiva a prendere le misure, lanciare le iniziative, creare gli organismi che sono necessari affinché la Chiesa possa continuare la sua missione di predicare la divina verità e di dispensare la grazia di Dio.

Il diritto di necessità giustifica solo le misure che sono necessarie per restaurare le funzioni della Chiesa. Il principio di proporzionalità dev'essere rispettato.

La Chiesa, e anzitutto i suoi organi, ha il diritto, ma anche il dovere, di prendere tutte le misure per allontanare i danni. In situazione di necessità i Pastori della Chiesa possono prendere delle misure straordinarie per proteggere o ristabilire l'attività della Chiesa.

Se un organo non esegue le sue funzioni necessarie o indispensabili, gli altri organi hanno il diritto e il dovere di utilizzare il potere che essi posseggono nella Chiesa, affinché la vita della Chiesa sia garantita e il suo fine conseguito. Se le autorità ecclesiastiche si rifiutano, la responsabilità degli altri membri della Chiesa cresce, ma cresce anche la loro competenza giuridica.

Infondata anche canonicamente la scomunica a mons. Lefebvre

Una Voce Korrespondenz 18/2 marzo-aprile 1988 pubblicava il seguente studio di Rudolph Kaschewski su un'eventuale consacrazione episcopale senza mandato pontificio. Questo studio viene oggi a dimostrare che la scomunica a sua ecc.za mons. Lefebvre, così com'è stata inflitta, anche da un punto di vista strettamente giuridico, è invalida.

N. B. Traduzione e neretti sono della nostra redazione. I canoni sono citati dal Codice di Diritto Canonico Testo Ufficiale e versione italiana, Unione Editori Cattolici Italiani.

1. La consacrazione episcopale occupa nella gerarchia delle consacrazioni il posto più elevato: per un Cardinale o per il Papa, infatti, non si dà consacrazione
. Il Vescovo gode di due poteri:
1) il potere d'ordine nel quale rientra il potere di consacrare Sacerdoti e Vescovi;
2) il potere di giurisdizione, che egli non può esercitare se non è in possesso di una Diocesi. Il potere episcopale è un potere di diritto divino, che conferisce al Vescovo un'autorità propria e gli assicura un'autonomia giuridico-costituzionale che neppure il Papa può sopprimere o modificare.

2. A nessuno è lecito consacrare un Vescovo senza mandato pontificio (can. 1013 C. I. C. 1917). Chi contravviene a questo canone incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica (can. 1382 C. I. C. 1983). Nella scomunica latae sententiae si incorre ipso facto, cioè nel momento stesso del delitto e non abbisogna che la pena sia inflitta per decreto. Per la consacrazione illegale di Vescovi il vecchio Codice (1917) minacciava soltanto la sospensione («ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit» can. 2370, C. I. C. 1917). Solo col decreto del Sant'Uffizio, 9 agosto 1951, a seguito delle tragiche vicende della Chiesa nella Repubblica comunista cinese, fu introdotta la pena della scomunica (ipso facto) riservata alla Santa Sede specialissimo modo. Questa pena fu confermata più tardi a seguito degli intrighi settari in Palmar de Troya (Spagna).

3. Il diritto canonico, però, è ben lungi dal giudicare i fatti esclusivamente dal punto di vista esterno. Sarebbe, infatti, in contrasto anche con la giurisprudenza corrente se non tenesse conto delle circostanze particolari o della posizione soggettiva della persona. La pena minacciata dal can. 1382 per una consacrazione episcopale senza mandato pontificio riguarda propriamente la sanzione d'un atto, per la quale vale il principio: «La sanzione di un atto non è esecutiva se esiste una circostanza attenuante riconosciuta per legge». Ora il canone 1323, n. 4, C. I. C. 1983 dice: «Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto, agì costretto... per necessità o per grave incomodo» e nello stesso senso si esprime il vecchio Codice (can. 2205 § 2).

4. Che s'intende per grave incomodo e per necessità? Citiamo dal «Trattato di diritto canonico» di E. Eichmann/Kl. Mörsdorf: «Il grave incomodo e la necessità è una situazione coattiva tale che, senza che vi abbia colpa, la persona pressata è fisicamente o moralmente obbligata a contravvenire alla legge per evitare un pericolo: necessitas non habet legem (la necessità non ha legge). Può trattarsi di una minaccia ai beni spirituali, alla vita, alla libertà o ad altri beni terreni».

5. È generalmente ammesso che, a motivo degli orientamenti postconciliari, è verificabile nella Chiesa un'acuta minaccia ai beni spirituali, particolarmente per quanto concerne la formazione sacerdotale, la fede, la morale, il culto liturgico. La documentazione di questa affermazione è reperibile in numerose pubblicazioni, ivi compresa, e in modo particolare la nostra rivista Una Voce-Korrespondenz. Si tratta di stabilire se e come è possibile far fronte a questa minaccia che grava sui beni spirituali. Nessuno può negare che un mezzo — e forse l'unico — per guarire i mali di cui soffriamo sta nel risveglio delle vocazioni sacerdotali. Non di rado giovani teologi ci domandano quale Seminario diocesano sia ancora raccomandabile, cioè in quale Seminario l'adattamento corruttore allo spirito del mondo non sia ancora penetrato, in quale Seminario si inculchi la pietà vera e, soprattutto, l'adorazione di Cristo nel Santissimo Sacramento dell'Altare sia il centro della vita sacerdotale, in quale Seminario sia ovvio ricevere la Comunione in ginocchio e portare la veste talare, per parlare solo dei segni esteriori, che sono sempre l'indice della disposizione interiore. La risposta è: In nessun Seminario.

6. Perciò lo stato di grave incomodo e di necessità resta sufficientemente, chiaramente, irrefutabilmente dimostrato. Qualora, per superare questo stato di reale necessità e disagio, si formassero rettamente dei candidati al Sacerdozio fuori dei Seminari ufficiali, questi candidati non verrebbero mai ordinati e quindi non potrebbero mai divenire preti. Dunque, poiché solo la consacrazione d'un Vescovo, che ordini tali candidati al Sacerdozio, permette di ovviare al grave incomodo di cui sopra, lo stato di necessità è tale da escludere ogni colpevolezza ed imputabilità. In caso contrario, infatti, non soltanto gli studi di questi candidati al Sacerdozio e la loro formazione sacerdotale andrebbero perduti, ma gli stessi fedeli resterebbero privi dei beni spirituali, che potrebbero ricevere da essi. Anche i fedeli, infatti, si trovano in stato di necessità. Sarebbe certamente esagerato asserire che in nessuna chiesa ufficiale postconciliare si dispensano i beni spirituali necessari alla salvezza delle anime, ma la situazione attuale è tale da mettere i fedeli nell'impossibilità di sapere se una determinata catechesi e un determinato atto di culto siano ancora cattolici oppure no. Osservatori moderati ed obiettivi dell'attuale condizione ecclesiale confessano che in certi casi la vera intenzione del Sacerdote, indispensabile alla validità di un Sacramento, è dubbia o addirittura palesemente assente.

7. Secondo il canone 2205 § 2, C. I. C. 1917 in situazioni siffatte (stato di pericolo, di grave incomodo) la pena minacciata è abolita solo quando si tratta di legge puramente ecclesiastica e non di diritto divino. Questa limitazione non si trova più nel nuovo Codice e, dato che coloro che volessero parlare di diritto in questa circostanza si appellerebbero certamente al nuovo Codice, la restrizione menzionata non costituirebbe un criterio di giudizio, anche se colui che ordinasse un Vescovo senza mandato si sentisse vincolato dal Vecchio Codice. [Come già rilevato nel numero di luglio di sì sì no no, il potere papale di eleggere i Vescovi, in quanto derivante dal Primato, è indubbiamente di diritto divino, ma le norme che ne regolano l'esercizio sono di diritto ecclesiastico e perciò sono variate molto sensibilmente nella storia secondo le esigenze della missione propria della Chiesa. Inoltre il Primato, come ogni altra autorità, è stato conferito «ad edificazione, non a danno della Chiesa» (cfr. 2 Cor. 10). Quindi il mandato pontificio non può e non deve essere negato quando il rifiuto comporti danno alla salus animarum].

8. Altra limitazione: solo uno stato di necessità di carattere accidentale esime dalla pena: per esempio: gli inconvenienti che sono normalmente legati al rispetto di certe leggi debbono essere subiti e non autorizzano a violare la legge. Questa limitazione nel caso in esame non torna a nostro svantaggio, perché è proprio anormale ed innaturale al più alto grado (e quindi accidentale) che il rispetto della legge in questione generi una situazione di grave incomodo «spirituale». Il fatto che la salvezza delle anime sia messa in pericolo dalla mancata consacrazione di Vescovi senza mandato pontificio non costituisce un incomodo legato naturalmente e normalmente al rispetto della legge, ma mette in evidenza tutta l'anormalità della attuale situazione ecclesiale.

9. Altra limitazione: non è esente da pena un'azione compiuta in stato di necessità o grave incomodo qualora sia un'azione intrinsecamente cattiva o torni a danno delle anime (can. 1324 § 1 n. 5) [...]. La questione sta nello stabilire se un'ordinazione episcopale senza mandato pontificio sia un'azione intrinsecamente cattiva («intrinsece malum») o che torni in danno delle anime; indubbiamente questa questione trascende i limiti del diritto ecclesiastico o quanto meno si sottrae ad una valutazione puramente giuridica e su questo punto le opinioni sono quanto mai divergenti. Alcuni parlano di enorme danno per le anime causa il pericolo di uno scisma; altri parlano di un'azione ineluttabilmente necessaria per la salvezza delle anime.

10. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, questa domanda non richiede risposta perché il canone 1324 § 3 C. I. C. 1983 stabilisce lapidariamente: «nelle circostanze di cui al paragrafo 1 [stato di necessità, grave incomodo] il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae». Il che significa: anche quando si volesse sostenere che la consacrazione episcopale senza mandato pontificio costituisca un atto «intrinsecamente cattivo» o che «torni in danno delle anime», nondimeno essa, dato lo stato di necessità, resta esente da pena immediata (latae sententiae o ipso facto), cioè dalla pena prevista dal can. 1382, C. I. C. 1983. Ne consegue, dato lo stato incontestabile di necessità (can. 1323 n. 4, can. 1324 § 1 n. 5 e § 3), che la scomunica minacciata nel can. 1382 non colpisce l'autore di una consacrazione episcopale non autorizzata.

11. Quand'anche si volesse mettere in dubbio lo stato di necessità, così come sopra descritto, nessuno può negare che un Vescovo, il quale in tali circostanze, consacra un altro Vescovo, è almeno soggettivamente convinto che si tratta di uno stato di necessità rovinoso per le anime. Onde non può parlarsi di violazione premeditata della legge, perché chi contravviene alla legge ritenendo, sia pure a torto, giustificata la sua azione, non agisce premeditatamente contro la legge. Il nuovo Codice recita chiaramente:
a) «non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto, senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze (necessità e grave incomodo di cui al can. 4 o 5)» (can. 1323 n. 7);
b) «l'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze [necessità e grave incomodo di cui al can. 1323 n. 4 e n. 5]» (can. 1324 § 1 n. 8)
. Inoltre il can. 1324 § 3 dice: «nelle circostanze [necessità e grave incomodo di cui al § 1], il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae».

Pertanto chi volesse supporre che lo stato di necessità esista solo nella fantasia e nella immaginazione del Vescovo consacrante, difficilmente potrebbe contestargli che questa sua pretesa falsa convinzione sia passibile di pena. Anzi quand'anche si volesse sostenere che egli abbia interpretato lo stato di necessità, in realtà inesistente, così da essere passibile di punizione, ne conseguirebbe che:

1) la scomunica non potrebbe infliggersi così come prevista dal canone 1382;
2)una pena eventualmente inflitta da un giudice dovrebbe essere in ogni caso più mite di quella prevista dalla legge, così che anche in questo caso la scomunica non è ammissibile.

12. Riassumendo:
A) causa l'esistenza d'un reale stato di necessità, chi ordinasse un Vescovo senza mandato pontificio non sarebbe passibile di pena nelle circostanze sopra descritte
.
B) Quand'anche lo stato di necessità non esistesse oggettivamente, il contravventore resterebbe esente da pena, essendo egli soggettivamente ed incolpevolmente convinto della reale esistenza di uno stato di necessità (can. 1324 § 1 n. 5)
.
C) Quand'anche ci fosse supposizione colpevolmente erronea dell'esistenza di uno stato di necessità, neppure ciò comporterebbe una pena latae sententiae e ancor meno una scomunica (can. 1324 § 1 n. 8).

Conclusione

L'affermazione, spesso udita, che l'ordinazione d'uno o più Vescovi senza mandato pontificio comporterebbe automaticamente la scomunica e condurrebbe allo scisma, è falsa. Considerati i termini propri di legge, nel caso in esame la scomunica non può essere applicata né ipso facto né per sentenza giudiziale.


Post più popolari